Statuto
Preambolo
Edison, nata nel 1884, ha da sempre promosso, nel suo percorso storico di impresa innovativa, i rapporti con la ricerca scientifico-tecnologica-economica in un campo strategico come quello dell’energia. Nel contempo, in quanto impresa diffusa sul territorio e al servizio degli operatori e degli utenti, Edison ha sempre avuto, sia pure nella mutevolezza delle tipologie dello sviluppo economico, rapporti con i "sistemi locali". Con queste caratteristiche, Edison ha rappresentato fino alla nazionalizzazione dell’energia elettrica, avvenuta nel 1962, il maggior operatore italiano del settore.
Nell’ambito della liberalizzazione dei mercati dell’energia, avviata a partire dalla seconda metà degli anni ’90 nell’Unione Europea e in Italia, Edison svolge oggi nuovamente un ruolo centrale come primo gruppo privato italiano nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, con rilevanti investimenti in impianti e nuove tecnologie, significative connessioni internazionali, una forte presenza nella vendita di energia e una posizione di grande attenzione verso le esigenze dei distretti industriali e delle piccole e medie imprese.
La Fondazione, nata nel 1999, si ispira alla tradizione storica della Edison, portando in un contesto attuale i valori e i risultati raggiunti dalla Società in oltre un secolo di vita. Due sono quindi i principali riferimenti della attività della Fondazione: rapporti con la ricerca scientifico-tecnologica-economica; rapporti con i soggetti economici dei sistemi territoriali locali.
Art. 1
Costituzione
È costituita per iniziativa della società “Edison S.p.A.”, già “Montedison S.p.A.”, una fondazione denominata “Fondazione Edison”, con sede in Milano, Foro Buonaparte n.31.
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.
La Fondazione non ha scopo di lucro.
Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
Art. 2
Scopi
La Fondazione ha lo scopo di sostenere, promuovere e svolgere iniziative nel campo della cultura e della ricerca scientifica che favoriscano l’interazione tra i valori delle comunità locali e quelli dell’innovazione, con particolare riferimento alle applicazioni del principio di sussidiarietà.
La Fondazione porrà attenzione ai sistemi produttivi locali e ai distretti nella loro dinamica di interazione tra piccole‑medie imprese e grandi imprese, anche in relazione ai fenomeni di internazionalizzazione.
La Fondazione si occuperà inoltre dei rapporti tra università, centri di ricerca, grandi gruppi e piccole e medie aziende anche nel contesto locale, con particolare riguardo al ruolo propulsivo della ricerca applicata per l’innovazione.
La Fondazione porrà infine attenzione ai sistemi di infrastrutture, intesi in senso lato ed ivi compresi gli aspetti ambientali, connessi sia ai sistemi produttivi locali con particolare riferimento alla fornitura di servizi a rete ed al finanziamento delle attività produttive, sia ai processi di formazione e di servizi alla società civile, tramite i quali si afferma anche il principio di sussidiarietà.
Art. 3
Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero detenuti;
c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
e) costituire, concorrere alla costituzione nonché partecipare a società di capitali, purché in via strumentale ed accessoria al perseguimento degli scopi istituzionali;
f) promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione ed il pubblico;
g) erogare premi e borse di studio;
h) sostenere attività di formazione, stages, corsi e seminari, anche di perfezionamento, attinenti, direttamente od indirettamente, ai settori d’interesse della Fondazione;
i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Art. 4
Patrimonio
Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio è stato inizialmente versato in sede di atto costitutivo da “Edison S.p.A.”, già “Montedison S.p.A.”.
Il patrimonio, in particolare, è composto:
a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà od in uso di denaro o beni mobili od immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal “Fondatore” in sede di atto costitutivo ovvero anche successivamente, nonchè provenienti da “Partecipanti Sostenitori” e “Partecipanti Ordinari”;
b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o potranno pervenire a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquisiti secondo le norme del presente statuto;
c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
d) dalla parte delle entrate non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
e) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall’Unione Europea, dallo stato, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici.
Art. 5
Fondo di gestione
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
c) da beni mobili od immobili che verranno eventualmente acquistati e/o acquisiti senza essere destinati a patrimonio;
d) dai contributi dei “Partecipanti Sostenitori” e dei “Partecipanti Ordinari”;
e) da eventuali altri contributi provenienti dal Fondatore o attribuiti dalla Unione Europea, dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
f) dalle entrate delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Art. 6
Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 dicembre il Consiglio d’Indirizzo approva il bilancio previsionale dell’esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni di spesa ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio previsionale approvato.
Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali disavanzi di gestione precedenti, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento dell’attività.
È vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 7
Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatore;
- Partecipanti.
Art. 8
Fondatore
È Fondatore la società “Edison S.p.A.”.
Art. 9
Partecipanti
I membri Partecipanti si dividono in:
- “Partecipanti Sostenitori”: le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnano a contribuire per un triennio alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti in denaro ovvero con l’attribuzione di beni materiali od immateriali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio d’Indirizzo.
- “Partecipanti Ordinari”: le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnano a contribuire alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti in denaro ovvero con l’attribuzione di beni materiali od immateriali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio d’Indirizzo.
La qualifica di “Partecipante Sostenitore” e di “Partecipante Ordinario” è attribuita dal Consiglio d’Indirizzo e dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
La perdita della qualifica di Partecipante Sostenitore e di Partecipante Ordinario viene accertata e comunicata dal Presidente al soggetto che rivestiva una delle predette qualifiche.
Art. 10
Organi
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio d’Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed i Vice Presidenti;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Collegio dei Revisori.
È ufficio della Fondazione il Segretario Generale.
Art. 11
Consiglio d’Indirizzo
Il Consiglio d’Indirizzo è l’organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.
Il Consiglio è costituito da un numero variabile da 5 a 15 componenti, nominati dal “Fondatore”; di essi almeno il quaranta per cento dovrà essere scelto tra i Partecipanti.
I membri del Consiglio restano in carica fino a quattro esercizi, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato, senza necessità di motivazione o giusta causa.
I membri scelti tra i Partecipanti decadono in caso di perdita della qualifica.
Qualora venisse meno oltre la metà dei consiglieri, il Consiglio d’Indirizzo decade e il Fondatore dovrà procedere alla sua ricostituzione ai sensi del secondo comma del presente articolo.
La carica di membro del Consiglio d’Indirizzo è a titolo gratuito.
La veste di membro del Consiglio d’Indirizzo è compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione e di membro del Comitato Scientifico, ove istituito.
Il Consiglio d’Indirizzo ha il compito di:
a) nominare il Presidente della Fondazione, fissandone i poteri, nonché due Vice Presidenti, che lo sostituiscono in caso di assenza od impedimento e che fanno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione;
b) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione;
c) determinare i contributi necessari all’equilibrio finanziario, compresi modalità, forme e tempi di versamento;
d) stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui all’articolo 9 possano divenire “Partecipanti Sostenitori” e “Partecipanti Ordinari”;
e) procedere alla nomina dei “Partecipanti Sostenitori” e dei “Partecipanti Ordinari” con propria deliberazione assunta a maggioranza semplice;
f) nominare e revocare il Collegio dei Revisori;
g) nominare e revocare il Segretario Generale della Fondazione, determinandone il compenso;
h) approvare il programma di attività, il bilancio previsionale e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
i) deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all’acquisto e all’alienazione di beni immobili;
j) deliberare, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
k) deliberare lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio;
l) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.
Art. 12
Convocazione e quorum del Consiglio d’Indirizzo
Le riunioni del Consiglio d’Indirizzo sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di riunione unicamente mediante mezzi di telecomunicazione.
Esso si riunisce almeno due volte all'anno nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno la metà dei membri.
Il Consiglio d’Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova dell’avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di sua assenza od impedimento, la convocazione è effettuata dal Vice Presidente più anziano; in caso di assenza od impedimento anche del Vice Presidente più anziano, la convocazione è effettuata dall’altro Vice Presidente. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e (salvo che si tratti di riunione unicamente mediante mezzi di telecomunicazione) del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima.
In caso di urgenza, la convocazione avviene con tre giorni di preavviso.
Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza della maggioranza dei membri. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente più anziano. In caso di assenza anche del Vice Presidente più anziano, la riunione sarà presieduta dall’altro Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza od impedimento anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano. Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d’Indirizzo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Art. 13
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, tra i quali il Presidente e i Vice Presidenti della Fondazione sono membri di diritto e gli altri sono nominati dal Consiglio d’Indirizzo.
Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino a tre esercizi, salvo revoca da parte del Consiglio d’Indirizzo prima della scadenza del mandato, senza necessità di motivazione o giusta causa.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica, il Consiglio d’Indirizzo deve provvedere alla nomina di altro/i membro/i, che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione decade ove venga meno oltre la metà dei componenti e il Consiglio d’Indirizzo deve provvedere a ricostituirlo ai sensi del presente articolo.
La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è a titolo gratuito.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quanto riservato dal presente statuto al Consiglio d’Indirizzo.
In particolare provvede a:
a) proporre al Consiglio d’Indirizzo le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
b) istituire, ove lo ritenga opportuno, un Comitato Scientifico, ai sensi dell’art. 16 del presente statuto;
c) predisporre il bilancio previsionale ed il bilancio consuntivo;
d) deliberare in ordine all'accettabilità di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
e) proporre eventuali modifiche statutarie;
f) svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente statuto.
Art. 14
Convocazione e quorum del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, con tre giorni di preavviso. In caso di sua assenza od impedimento, la convocazione è effettuata dal Vice Presidente più anziano; in caso di assenza anche del Vice Presidente più anziano, la convocazione è effettuata dall’altro Vice Presidente.
L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell’ora e (salvo che si tratti di riunione unicamente mediante mezzi di telecomunicazione) del luogo dell’adunanza e del relativo ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione; in caso di assenza od impedimento di quest’ultimo, il Consiglio è presieduto da uno dei Vice Presidenti.
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede la riunione.
Delle sedute è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato da chi presiede e dal segretario.
È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Art. 15
Presidente
Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio d’Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione ed è nominato dal Consiglio d’Indirizzo stesso ai sensi dell’ articolo 11.
Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale; nomina avvocati e procuratori, generali e speciali, alle liti e ad negotia.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; egli può delegare singoli compiti ai Vice Presidenti.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, egli è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente più anziano; in caso di assenza od impedimento di quest’ultimo, le relative funzioni saranno svolte dall’altro Vice Presidente.
Art. 16
Comitato Scientifico
Il Consiglio di Amministrazione istituisce un Comitato Scientifico, composto da un minimo di 3 (tre) membri e un massimo di 6 (sei) membri, determinandone le regole di funzionamento, nominandone il Presidente e i componenti, determinando il ruolo nonché la durata in carica dei medesimi e stabilendone i compensi.
Il Presidente del Comitato Scientifico propone al Consiglio di Amministrazione iniziative nell'ambito degli scopi statutari della Fondazione e coordina i profili scientifici delle iniziative approvate dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 17
Collegio dei Partecipanti
Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato almeno una volta l’anno in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.
Il Collegio dei Partecipanti è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti e si riunisce in forma plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. Al Collegio dei Partecipanti possono intervenire, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, i componenti del Consiglio d’Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori, nonché il Segretario Generale.
Al Collegio dei Partecipanti vengono illustrate le attività e le linee di sviluppo della Fondazione nonché gli obbiettivi e i programmi della medesima; a tal fine il Collegio può formulare pareri consultivi e proposte.
Art. 18
Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, tutti nominati dal Consiglio d’Indirizzo tra i soggetti iscritti nel registro dei Revisori Contabili.
I Revisori redigono annualmente una relazione sul bilancio consuntivo della Fondazione.
La carica di membro del Collegio dei Revisori è gratuita.
I Revisori hanno facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio d’Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e possono in qualsiasi momento, anche singolarmente, accedere alla contabilità della Fondazione ed esaminare i relativi documenti.
Essi durano in carica tre esercizi dalle rispettive nomine, salvo i Revisori nominati in sostituzione di altri venuti a mancare, che scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.
Art. 19
Segretario Generale
Il Segretario Generale della Fondazione:
a) collabora con il Presidente ed i Vice Presidenti all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio d’Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione;
b) dirige e coordina gli uffici della Fondazione;
c) compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione a lui delegati dal Presidente;
d) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d’Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, svolgendo le funzioni di segretario;
e) prende parte alle riunioni del Collegio dei Partecipanti.
Art. 20
Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio ed i beni residui, una volta esaurita la fase di liquidazione, saranno devoluti, con deliberazione del Consiglio d’Indirizzo, ad altre istituzioni, fondazioni od associazioni, che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione.
Art. 21
Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile in materia di Fondazioni riconosciute.